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Cessione del quinto: stipula obbligatoria della polizza assicurativa rischio impiego e vita

Nella cessione del quinto , il rischio di insolvenza si fa tendente alla zero rispetto ad altri tipi di finanziamento. In fase di istruttoria non sono mai richieste le motivazioni che inducono il cliente a richiedere il finanziamento o ulteriori garanzie, né gli istituti eroganti consultano banche dati per verificare l’esistenza di eventuali segnalazioni negative sul potenziale cliente e/o esposizioni già presenti.


Per i prestiti contro cessione del quinto il DPR 180/50 prevede obbligatoriamente una doppia copertura assicurativa sul finanziamento volto, a tutela del rischio vita del cliente e del rischio impiego assunto dalla Società cessionaria che eroga il credito.


La copertura assicurativa impatta in maniera rilevante sull’affidabilità del cliente per quanto riguarda il rischio impiego; se difatti per il rischio vita le tavole di mortalità sono in grado di computare esattamente il “premio vita” a prescindere che il cliente sia un dipendente Pubblico o Privato, la stessa analisi non è altrettanto immediata per quanto riguarda i criteri del rischio impiego. E’ abbastanza facile immaginare che un cliente appartenente alla fascia pubblica ha probabilità vicine allo zero di vedere la sua azienda fallire o versare in condizioni economiche finanziarie tali da non poter procedere al pagamento delle rate mensili del prestito contratto dal suo amministrato.


Il discorso è diverso per i dipendenti del settore privato, da qui la necessità, nell’ambito del procedimento istruttorio, di verificare se l’Azienda datrice di lavoro soddisfi determinati requisiti di solidità economico finanziaria, tali da consentire il rilascio da parte dell’impresa assicuratrice della copertura del Rischio impiego.


Generalmente il costo dell’assicurazione è integrato nell’importo della rata da rimborsare.


Ma come agiscono queste assicurazioni:


L'assicurazione vita copre il debito in casi di invalidità permanente o premorienza, di fronte a tali situazioni la compagnia assicurativa provvederà a saldare il credito residuo all’ente erogante. Va ricordato che durante la fase d’istruttoria è fatto obbligo compilare al cliente un modulo sulla propria condizione fisica e salute. Nei casi di età avanzata o di importi relativamente cospicui, può essere richiesto di compilare un formulario al proprio Medico di fiducia.


L’assicurazione impiego copre in casi di interruzione del rapporto lavorativo per qualsiasi causa (licenziamento, fallimento datore di lavoro , destituzione volontaria ecc.), l’assicurazione provvederà a pagare la banca erogante rivalendosi successivamente sul cliente (cedente). Nei casi di interruzione momentanea delle prestazioni lavorative non retribuite, l’assicurazione provvederà a saldare il debito sostituendosi al cliente, il quale dovrà rimborsare successivamente la compagnia assicurativa.


DELUCIDAZIONI: in caso di premorienza la polizza vita salda l’intero debito senza compensarsi sul TFR.


Nel caso di perdita del lavoro, se avvenuto per cause non imputabili al cliente, la polizza impiego salderà il debito rifacendosi sul TFR maturato, se insufficiente solitamente si raggiunge un accordo tra la parti, magari trasferendo il debito sulla nuova busta paga in caso di nuovo lavoro. Se lo stato da disoccupato permane e non si è in grado di restituire la somma residua in un’unica soluzione, si dice in gergo che la pratica va in sinistro (la compagnia di assicurazione provvederà a saldare l’ente erogante, acquisendo il diritto di rifarsi successivamente sul cliente).


Se le cause di perdita del lavoro sono direttamente imputabili al cliente (licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie ecc.) la polizza non copre il debito residuo.